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Domanda in primo grado di restituzione di porzione di terreno confinante – Cass. n. 15368/2022

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Processo civile - Domanda in primo grado di restituzione di porzione di terreno confinante - Riqualificazione "ex officio" da parte del giudice di appello di quella domanda come azione di regolamento di confini - Extrapetizione - Sussistenza - Fondamento.

 

In materia di procedimento civile, ove sia proposta in primo grado domanda personale di rilascio, ovvero anche domanda petitoria di rivendicazione, è preclusa al giudice del gravame provvedere alla qualificazione giuridica della stessa domanda in termini di regolamento di confini, costituendo tale qualificazione una inammissibile "mutatio libelli", non potendo il giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15368 del 13/05/2022 (Rv. 664800 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_0950, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113

 

Corte

Cassazione

15368

2022