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Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio – Cass. n. 24812/2022

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Nozione - Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio - Esclusione.

 

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24812 del 16/08/2022 (Rv. 665466 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_295

 

Corte

Cassazione

24812

2022