Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia civile – Cass. n. 37137/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia civile - Udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. - Svolgimento con trattazione scritta mediante assegnazione alle parti di termine unico per deposito di note scritte - Art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) - Legittimità - Fondamento.
È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37137 del 19/12/2022 (Rv. 666275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_281