Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico – Cass. n. 5771/2023
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico priva di attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Fondamento
È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023 (Rv. 666908 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_369