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Obbligo del giudice di procedere alla determinazione dell'indennità – Cass. n. 9227/2023

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - Opposizione alla stima - Obbligo del giudice di procedere alla determinazione dell'indennità - Sussistenza - Domanda di conferma della stima da parte dell'ente locale - Sentenza di riduzione dell'indennità - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.

 

L'opposizione alla stima ha ad oggetto l'accertamento della giusta indennità ed il giudice non è, quindi, vincolato alle domande delle parti, espropriato ed espropriante, con la conseguenza che non viola l'art. 112 c.p.c. la sentenza della corte d'appello che riduca l'indennità e il valore venale stimato dalla Commissione provinciale espropri, pur non avendo l'ente locale mai impugnato la stessa ed avendone domandato la conferma nel giudizio di opposizione proposto dall'espropriato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9227 del 04/04/2023 (Rv. 667481 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

 

Corte

Cassazione

9227

2023