Omessa indicazione della parte – Cass. n. 14106/2023
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Omessa indicazione della parte - Conseguenze - Nullità della decisione - Limiti - Fattispecie.
L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023 (Rv. 667920 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_156