Sottoscrizione insufficiente e non mancante - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Sussistenza - Rinnovazione da parte del medesimo organo giudicante - Inammissibilità - Fondamento.
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_133 Cod_Proc_Civ_art_162