Vizio di omessa pronuncia - Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Esclusione - Fondamento - Capo di domande non espressamente esaminato ma incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del 26/09/2024 (Rv. 672295-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112