Sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23565 del 03/09/2024 (Rv. 672238-01)
Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Deposito delle note scritte - Valore di partecipazione all'udienza - Sussistenza - Mancanza nelle note di espresse "istanze e conclusioni" - Assunzione dei provvedimenti per i quali è stata fissata l'udienza - Accertamento dell'intento delle parti di dare impulso alla trattazione - Priorità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza, ma se in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni" il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare").
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23565 del 03/09/2024 (Rv. 672238-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3