Servitù di passaggio - Sostituzione di una scala di legno con una in muratura - Esclusione - Ridefinizione dei limiti o confini della zona oggetto di servitù - Irrilevanza.
In tema di servitù prediali non integra la fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1068 c.c. (divieto di trasferire la servitù in luogo diverso da quello originario) la sostituzione, ad opera del proprietario del fondo servente, di una vecchia scala in legno, utilizzata per l'esercizio del diritto di passaggio per l'accesso al fondo dominante, con una nuova scala in muratura, anche qualora, con la sua sostituzione, ne sia stato ridisegnato il tracciato, trattandosi di una mera ridefinizione dei limiti o dei confini dell'area destinata all'esercizio della servitù.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10875 del 25/05/2016