Danno effettivo al fondo dominante - Necessità.
Il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sè costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10604 del 23/05/2016
CONDOMINIO
INNOVAZIONI