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servitù - prediali - servitù coattive - scarico coattivo - di acque impure - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22990 del 09/10/2013

Scarico coattivo di acque luride - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Distinzione fra acque luride ed acque impure - Rilevanza - Esclusione.


La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici. L'art.1043 cod. civ., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente.


Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22990 del 09/10/2013