Inferriata posta a separazione tra due fondi - Possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino - Esercizio di servitù di veduta - Esclusione.
Un'inferriata posta a separazione tra due fondi anche urbani non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, perché anche quando essa consenta di "inspicere" e di "prospicere" sul fondo altrui, costituisce pur sempre un'opera avente la funzione di semplice separazione dei fondi, mentre la eventuale possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino è, in tal caso, reciproca ed esclude, pertanto, quella situazione di soggezione di un fondo nei confronti dell'altro la cui sussistenza è indispensabile per la configurazione del diritto di servitù.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5186 del 27/05/1994