Proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio - Recinzione - Legittimità - Fondamento - Condizioni.
Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell' art. 1064 cod. civ. il transito per "l'utilitas" del fondo dominante è libero e comodo; ne' viola l' art. 833 cod. civ. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5564 del 13/04/2001