Muro divisorio - Idoneità all'esercizio di una servitù di veduta - Esclusione - Fondamento.
Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di "inspicere" e "prospicere" sul fondo altrui, è inidoneo ad assoggettare un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 07/04/2015