Passaggio coattivo - Condizioni - Interclusione “assoluta” o “relativa” del fondo dominante -Necessità - Condizioni - Valutazione del giudice di merito.
Costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Corte di cassazione, se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza della interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14 del 03/01/2020 (Rv. 656331 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051
SERVITU' PREDIALI
SERVITU' COATTIVE
PASSAGGIO COATTIVO