Servitù' coattive - passaggio coattivo - Cass. n. 17940/2020
Servitù' - prediali - servitù' coattive - passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - determinazione del passo - Modalità di attuazione ed esercizio della servitù - Determinazione rimessa alla valutazione del giudice di merito - Limiti.
SERVITU'
COATTIVE
PASSAGGIO
La determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù di passaggio coattivo rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le varie ipotesi prospettate in merito dal consulente tecnico, con l'unico limite dell'osservanza dei criteri dettati dal codice civile in relazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente. Ogni dubbio che residui al riguardo, in ordine alle modalità di esercizio della servitù coattiva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della medesima legge economica del minimo mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020 (Rv. 658945 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1063