Servitù' - prediali - servitù' coattive - costituzione servitù' coattive -Domanda di costituzione coattiva di servitù - Allegazione, da parte del convenuto, dell'interclusione del fondo per effetto di alienazione o divisione - Qualificazione in termini di eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze sul piano processuale.
In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio. Diff. : Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 10/10/1984 (Rv. 436870-01).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19555 del 18/09/2020 (Rv. 659231 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1054, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Proc_Civ_art_183_1
CORTE
CASSAZIONE
19555
2020