Servitù' - Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la libertà del fondo - Successiva domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio - Ammissibilità - Presupposti - Natura autodeterminata del diritto - Irrilevanza.
L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, vale a dire a quei diritti che si identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è la fonte, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2124 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1052