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Servitù industriali – Cass. n. 15928/2022

Servitù' - "nemini res sua servit" - utilita' (nozione) - Servitù industriali - "Utilitas" - Nozione - Riconducibilità al fondo - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di servitù industriali, il concetto di "utilitas", pur potendo ricomprendere qualsiasi vantaggio, anche non economico, che migliori l'utilizzazione del fondo dominante, deve risultare direttamente e oggettivamente dalla natura e dalla destinazione del fondo dominante, sicché, dovendo rispettare il carattere della predialità, non può riferirsi all'attività industriale in sé e per sé considerata, ma va pur sempre ricondotto al fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che lo slargo, nel quale i camion effettuavano più agevolmente le manovre per le operazioni di scarico delle bombole trasportate per conto del titolare della servitù, costituisse un mero valore aggiunto all'impresa, senza però apportare alcuna utilità alla destinazione industriale del fondo dominante ex art. 1028 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15928 del 18/05/2022 (Rv. 664883 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1028

 

Corte

Cassazione

15928

2022