Rinuncia al diritto di servitù - Forma scritta - Necessità - Fattispecie.
La rinuncia al diritto di servitù deve rivestire la forma scritta sotto pena di nullità e non può, quindi, risultare da fatti concludenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere la rinuncia ad una servitù di passaggio fondata su di un accordo verbale tra le parti avente ad oggetto l'obbligo di chiusura di due aperture tra i diversi fondi).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024 (Rv. 670372-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1073