Costituzione non negoziale - per usucapione - prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Inerenza ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto - Applicabilità alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante - Esclusione - Fondamento.
Il principio di non contestazione concerne solo i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non può applicarsi alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante, che attiene invece alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall'istruttoria e rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l'accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum come disciplinato ex art. 2697 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024 (Rv. 670958-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697