Costituzione negoziale - contratti in genere - contratto a favore di terzi - Contratto a favore di terzo - Stipulato dal proprietario del fondo servente - Configurabilità - Condizioni.
Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 407 del 08/01/2025 (Rv. 673499-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1031, Cod_Civ_art_1411