Transazione "traslativa" - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, dovendosi ritenere inconcepibile il trasferimento tra le parti in lite, mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perché oggetto di contestazione.
Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016