Transazione novativa - Dichiarazione della cessata materia del contendere sul rapporto originario - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
In presenza di una transazione novativa il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019 (Rv. 656211 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1976