Transazione. (nozione, caratteri, distinzioni) - Transazione novativa - Oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo - Conclusione di un nuovo rapporto - Necessità.
L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 (Rv. 659246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1230, Cod_Civ_art_1231
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21371
2020