Transazione - art. 68 L.P. - responsabilita' solidale L'art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 - stabilendo che tutte le parti che abbiano transatto una vertenza sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese nei confronti degli avvocati che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni è applicabile anche nel caso di accordo stipulato, senza l'intervento dei patroni, tra le parti che abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo. Cassazione civile, sez. lav., 23 giugno 2000, n. 8589