Effetti - Contemporanea regolamentazione dell'accordo originario e dell'accordo transattivo - Esclusione - Reviviscenza del primo in caso di risoluzione del secondo - Sussistenza - Conseguenze.
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 645 del 08/01/2024 (Rv. 669851-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1976