Cartella di pagamento - Notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario -Cass. n. 25351/2020
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento – notifica - Cartella di pagamento - Notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario - Procedimento ex art. 140 c.p.c. - Necessità - Conseguenze in tema di prova del suo perfezionamento - Obbligo di produzione deN'avviso di ricevimento - Fondamento
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e ' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020 (Rv. 659503 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140