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Modalita' di Riscossione - riscossione mediante ruoli - Cass. n. 24554/2020

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di Riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - in base ad accertamenti non definitivi - Iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 15, d.P.R. n. 602 del 1973 - Successivo annullamento in sede giurisdizionale dell'atto presupposto - Conseguenze - Art. 68, comma 2, d.lgs. n. 564 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al rimborso - Necessità del passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione.

In tema di riscossione delle imposte, in caso di iscrizione provvisoria a ruolo, ex art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, alla quale sia seguito l'annullamento dell'atto impositivo presupposto in sede giurisdizionale, si applica l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 564 del 1992, in base al quale il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, a prescindere sia dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l'atto presupposto, sia dall'impugnativa della cartella provvisoria spiccata dal concessionario della riscossione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24554 del 04/11/2020 (Rv. 659810 - 01)

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