Responsabilità dei liquidatori – Cass. n. 8886/2021
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci - Responsabilità dei liquidatori ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito temporale - Biennio d'imposta anteriore alla liquidazione - Periodo di imposta - Determinazione - Art. 4, d.P.R. n. 598 del 1973 - Rilevanza.
La responsabilità dei liquidatori prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 è circoscritta alle azioni liquidatorie o distrattive compiute nel biennio d'imposta anteriore alla messa in liquidazione della società, essendo il "periodo di imposta" costituito, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 598 del 1973 ("ratione temporis" applicabile), dall'anno solare nella sua interezza, in difetto dell'allegazione di una diversa durata dell'esercizio o periodo di gestione determinata dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021 (Rv. 661048 - 02)