Valutazione delle rimanenze finali delle commesse pluriennali – Cass. n. 18895/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - rimanenze - valutazione dei beni - Determinazione della base imponibile - Commesse pluriennali - Valutazione delle rimanenze finali - Riduzione ex art. 93, comma 3, TUIR - Abrogazione - Art. 36 d.l. n. 233 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - Applicazione - Ambito - Conseguenze.
In tema di determinazione del reddito di impresa, in caso di commesse pluriennali, in seguito alla abrogazione dell'art. 93, comma 3, TUIR, ad opera dell'art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, il contribuente non può più effettuare riduzioni in relazione al valore delle rimanenze finali per rischio contrattuale, di talché gli incrementi delle rimanenze di commesse avviate a partire dall'esercizio in corso al 4 luglio 2006, ovvero gli incrementi di valore delle opere iniziate in periodi precedenti e non ancora completate, concorrono alla formazione del reddito per l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, con conseguente ripresa a tassazione di eventuali minori valutazioni effettuate civilisticamente mentre le riduzioni effettuate nell'esercizio antecedente a quello del 2006 mantengono piena rilevanza e non devono, pertanto, essere recuperate a tassazione.
Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 18895 del 05/07/2021 (Rv. 661723 - 01)