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Notifica al solo curatore o al solo fallito – Cass. n. 2857/2022

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Fallimento - Crediti tributari - Notifica al solo curatore o al solo fallito - Ammissibilità - Cartella di pagamento notificata al solo curatore - Opponibilità al fallito rientrato in "bonis" - Esclusione - Conseguenze.

 

In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato "in bonis", ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato "in bonis" sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato, perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 2857 del 31/01/2022 (Rv. 663764 - 01)

 

Corte

Cassazione

2857

2022