Necessaria indicazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito – Cass. n. 7234/2022
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - consegna dei ruoli all'esattore - precetto - Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Cartella di pagamento - Motivazione - Necessaria indicazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Concreta lesione del diritto difesa - Necessaria deduzione.
Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7234 del 04/03/2022 (Rv. 664443 - 01)