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Notifica della cartella esattoriale a cittadino non residente nella Repubblica – Cass. n. 17355/2022

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Notifica della cartella esattoriale a cittadino non residente nella Repubblica - Obblighi di comunicazione ex art. 60, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Violazione - Conseguenze - Permanenza degli obblighi - Limiti.

 

In tema di notifica di cartella esattoriale nei confronti di un contribuente straniero non residente, che non abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate la propria residenza estera, ovvero non abbia effettuato la elezione di domicilio in Italia ai fini della notificazione degli atti tributari, deve ritenersi valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto tali obblighi di comunicazione non vengono meno dopo l'anno di maturazione dell'obbligazione d'imposta ma persistono finché la pretesa fiscale permane e il cittadino straniero mantiene un rapporto fiscale con l'Erario italiano.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17355 del 30/05/2022 (Rv. 664862 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_142

 

Corte

Cassazione

17355

2022