Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – modalità' di riscossione - riscossione coattiva - Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Azione di ripetizione deN'indebito del contribuente - Legittimazione passiva dell'accipiens - Fondamento.
Nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023 (Rv. 669103 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033