Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023 (Rv. 668578 - 01)
Tributi diretti - (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione coattiva - espropriazione forzata in genere - opposizione - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 - Effetti - Complementarità (non concorrenza) della tutela - Conseguenze - Fatto estintivo non dedotto innanzi al giudice tributario - Deducibilità con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023 (Rv. 668578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615