Riscossione delle imposte Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01)
Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità' di riscossione - riscossione mediante ruoli - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Iscrizione a ruolo di crediti non tributari - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c.
Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106