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Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12284 del 07/05/2024 (Rv. 670950-01)

Modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Rimborso dei crediti IRPEF e IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 - Interpretazione dell'art. 2, comma 58, della l. n. 350 del 2003 - Obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente - Rilevabilità d'ufficio - Durata dell'obbligo - Decennio dall'entrata in vigore della norma.

L'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12284 del 07/05/2024 (Rv. 670950-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935 Cod_Civ_art_2946