Fondazioni di diritto privato - Riduzione delle sanzioni civili per omissione contributiva - Presupposto - Ritardata erogazione di finanziamenti pubblici - Nozione - Somme percepite per la somministrazione di prestazioni sanitarie in convenzione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8079 del 07/04/2014
In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme percepite da una Fondazione di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di "contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione", di cui all'art. 1, comma 221, legge 23 dicembre 1996 n. 662, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione, al tasso di interesse legale, delle sanzioni civili dovute.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8079 del 07/04/2014