previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15359 del 04/07/2014
Lavoratori socialmente utili - Contributo aggiuntivo ex art. 12 d.lgs. n. 468 del 1997 - Spettanza - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15359 del 04/07/2014
In tema di lavori socialmente utili, non può essere riconosciuto il beneficio del contributo aggiuntivo a fondo perduto previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti contributivi per la pensione di anzianità al momento della domanda, sebbene non anche quelli per la pensione di vecchiaia, poiché tale norma prevede, a favore dei lavoratori socialmente utili cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (di anzianità o di vecchiaia) e dietro proseguimento volontario della contribuzione, una sola ipotesi di attribuzione del beneficio, che si configura quale misura straordinaria diretta a consentire a tale categoria di raggiungere un trattamento pensionistico e non anche un trattamento migliore rispetto a quello a cui avevano diritto al momento della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15359 del 04/07/2014