previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - ingiunzione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014
Crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali - Attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, o verbali di accertamento dell'Ispettorato del lavoro o dell'Ente creditore - Prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo - Configurabilità - Utilizzazione come elementi di prova nel giudizio di opposizione - Ammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014
Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014