previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16390 del 17/07/2014
Commisurazione - Prestazioni in natura corrisposte al lavoratore - Determinazione del relativo valore - Decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Rilevanza - Limiti - Insorgenza dell'obbligo contributivo in difetto della determinazione ministeriale - Esclusione - Determinazione dei contributi da parte dell'ente previdenziale - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16390 del 17/07/2014
Qualora la retribuzione del lavoratore subordinato consista, in tutto o in parte, in prestazioni in natura, la determinazione del relativo valore ai fini contributivi è attribuita, a norma dell'art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (e dell'art. 30 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per i premi dovuti all'INAIL), al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che provvede con apposito decreto, salvo che la prestazione in natura non abbia un valore monetario certo e facilmente accertabile, senza il ricorso a criteri discrezionali e senza alcuna conseguente discriminazione fra i soggetti tenuti alla contribuzione. Ne consegue che, ove la determinazione ministeriale sia necessaria ma, di fatto, non sia intervenuta, non è sorta l'obbligazione contributiva, dovendosi escludere che l'ente previdenziale, sostituendosi al Ministro, possa determinarne direttamente il valore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non aver considerato che l'INPS aveva autonomamente determinato la contribuzione per le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie estive dei figli dei dipendenti sulla base di quanto effettivamente speso e non già in ragione del valore da determinarsi ai fini contributivi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16390 del 17/07/2014