previdenza (assicurazioni sociali) - sanzioni civili - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16093 del 14/07/2014
Obbligazione contributiva - Principio di irretroattività - Operatività - Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento dei contributi - Estensione - Fondamento - Conseguenza - Indagine sull'elemento soggettivo del debitore - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16093 del 14/07/2014
Ai fini dell'obbligazione contributiva, il principio di irretroattività ("tempus regit actum"), applicabile solo con riferimento alle disposizioni legislative in base alle quali la contribuzione è dovuta, senza che assuma rilievo l'eventuale interpretazione della giurisprudenza successivamente al mancato o ritardato versamento dei contributi, si estende anche all'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare, in quanto esso costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale. Ne consegue che - anche nel caso in cui l'omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore - resta preclusa ogni indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16093 del 14/07/2014