previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18034 del 19/08/2014
Accertamenti ispettivi - Attestata regolarità - Art. 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995 come modificato dal d.l. n. 318 del 1996, conv. in legge n. 402 del 1996 - Efficacia preclusiva - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18034 del 19/08/2014
L'art. 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 3 del d.l. 14 giugno 1996, n. 318, conv. in legge 29 luglio 1996, n. 402, secondo il quale, nel caso di attestata regolarità risultante da accertamenti ispettivi, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento medesimo non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, si applica agli accertamenti effettuati successivamente alla sua entrata in vigore, pur se relativi a periodi contributivi precedenti, in quanto l'attestazione di regolarità di un accertamento ispettivo incontra limitazioni, sicché la documentazione presa in considerazione in detta sede non può essere riesaminata e rimessa in discussione, se non risultano nuovi elementi sopravvenuti (tra i quali possono includersi le denunce del lavoratore).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18034 del 19/08/2014