previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - fiscalizzazione degli oneri sociali – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26601 del 17/12/2014
Condizione - Osservanza della disciplina collettiva - Imprese appartenenti ad un settore privo di contrattazione collettiva - Onere di corrispondere ai dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi per i dipendenti di imprese similari - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26601 del 17/12/2014
Le imprese industriali appartenenti ad un settore privo di contrattazione collettiva (nella specie, confezione di abbigliamento per conto terzi) possono godere del beneficio della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, previsto dall'art. 6 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, a condizione che osservino l'onere di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali applicabili per i dipendenti di imprese similari (nella specie, imprese industriali dell'abbigliamento).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26601 del 17/12/2014