previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12552 del 04/06/2014
Sgravio capitario ex art. 4, comma 17, legge n. 449, del 1997 - Presupposti - Pregresso godimento dello sgravio generale - Necessità - Sussistenza - Assunzione successiva al 1 dicembre 1997 a seguito di "turn over" dei lavoratori - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12552 del 04/06/2014
Per l'accesso allo sgravio capitario di cui all'art. 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 3, comma 4, lett. a) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è necessario che le imprese abbiano già beneficiato del contributo generale, previsto dall'art. 27, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardante i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997, e che abbiano assunto i lavoratori successivamente alla predetta data a seguito di "turn over", esclusi i licenziamenti effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Pertanto la fruizione di tale sgravio capitario presuppone la presenza di manodopera effettivamante occupata alla data del 1° dicembre 1997, cui abbia fatto seguito l'avvicendamento, per "turn over", di altri lavoratori per mantenere il livello occupazionale, mentre il beneficio non spetta in caso di assunzione di nuovi lavoratori in mancanza di manodopera alla data suddetta.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12552 del 04/06/2014