previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14640 del 11/06/2013
Sgravi contributivi ex art. 3, comma 5 della legge n. 448 del 1988 - Accesso al beneficio - Presupposti - Presentazione della formale denuncia mensile del datore di lavoro - Necessità - Registrazioni interne del datore - Equipollenza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14640 del 11/06/2013
Il riconoscimento degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1988, n. 448, presuppone una comunicazione circostanziata all'ente previdenziale da parte dell'interessato, quale quella prescritta dalle denunce mensili attraverso i modelli DM10, che non può a tal fine essere surrogata da registrazioni operate dal datore di lavoro per le diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, in materia di opposizione a cartella esattoriale a titolo di omissione contributiva, aveva ritenuto inidonea per il riconoscimento dei benefici in questione l'iscrizione nel libro matricola dei nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato e l'indicazione della relativa retribuzione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14640 del 11/06/2013