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previdenza‭ (‬assicurazioni sociali‭)‬ -‭ ‬prescrizione‭ ‬-‭ ‬delle prestazioni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬211‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali‭ ‬-‭ ‬Sospensione della prescrizione ex art.‭ ‬111‭ ‬del d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬1124‭ ‬del‭ ‬1965‭ ‬-‭ ‬Inutile decorso dei centocinquanta giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria‭ ‬-‭ ‬Valore di silenzio significativo della reiezione dell'istanza‭ ‬-‭ ‬Effetti‭ ‬-‭ ‬Cessazione della sospensione della prescrizione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬211‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭


La sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali,‭ ‬di cui all'articolo‭ ‬111,‭ ‬secondo comma,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬30‭ ‬giugno‭ ‬1965,‭ ‬n.‭ ‬1124,‭ ‬opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione:‭ ‬la mancata pronuncia definitiva dell'inail entro il suddetto termine configura una ipotesi di‭ "‬silenzio significativo‭" ‬della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta,‭ ‬quindi,‭ ‬l'esaurimento del procedimento amministrativo e,‭ ‬con esso,‭ ‬la cessazione della sospensione della prescrizione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬211‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭