previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - delle prestazioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 211 del 12/01/2015
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Sospensione della prescrizione ex art. 111 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Inutile decorso dei centocinquanta giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria - Valore di silenzio significativo della reiezione dell'istanza - Effetti - Cessazione della sospensione della prescrizione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 211 del 12/01/2015
La sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 111, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell'inail entro il suddetto termine configura una ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 211 del 12/01/2015