Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennità e rendita - contributi o premi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25020 del 25/11/2014
Sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all'inail dai datori di lavoro - Pluralità di lavorazioni - Classificazione - Criterio - Lavorazione principale - Operazioni complementari e sussidiarie - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25020 del 25/11/2014
Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'inail, ove un'impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicché, solo all'esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva classificato l'attività di frantumazione di rocce nella voce 7161 della tariffa di cui al d.m. 12 dicembre 2000, prevista per l'attività di estrazione di cava, sul solo presupposto che l'impianto di frantumazione, contiguo a quello di estrazione, servisse solo quest'ultimo, senza svolgere alcun accertamento sulle lavorazioni svolte e sulle relative specifiche connotazioni).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25020 del 25/11/2014